Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n.1
Attuazione
dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26,
relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle
procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore
dei comuni per la bonifica dei siti inquinati
IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE emana il seguente regolamento regionale:
Art. 1
- Finalità e oggetto 1. Il presente regolamento definisce le
modalità di attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle
procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad
evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni
per la bonifica di siti inquinati.
Art. 2 - Caratterizzazione
del sito 1. Il comune verifica le condizioni di cui all’articolo 4
del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni) e con ordinanza ingiunge al responsabile dell’inquinamento
la redazione di un piano della caratterizzazione dell’area. 2. Qualora
il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o non provveda, il
comune richiede al proprietario del fondo di procedere alla redazione del
piano della caratterizzazione indicando un termine entro cui
provvedere. 3. Qualora il proprietario o il responsabile
dell’inquinamento non provvedano nel termine assegnato, e non vi è un
soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 9 del d.m. 471/1999, il
comune procede alla redazione del piano della caratterizzazione. 4.
Redatto il piano della caratterizzazione, il comune procede alla sua
approvazione secondo le procedure di cui all’art. 10, comma 4, del d.m.
471/1999 e fissa un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto
responsabile dell’inquinamento sensi dell’art. 9 del d.m. 471/1999. 5.
Le spese sostenute per la redazione del piano della caratterizzazione e
per l’esecuzione delle indagini in esso previste possono essere oggetto di
finanziamento regionale secondo quanto indicato dall’articolo 7, comma 1
ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del
responsabile dell’inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del
sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale
immobiliare di cui all’articolo 17, comma 11, del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), nonché a privilegio generale mobiliare.
Art. 3 -
Progetto preliminare e definitivo di bonifica 1. Il comune ingiunge
al responsabile dell’inquinamento di redigere il progetto preliminare e
successivamente il progetto definitivo. 2. Qualora il proprietario
dell’area o il responsabile dell’inquinamento non provvedano a presentare
il progetto preliminare ed il successivo progetto definitivo di bonifica,
e non vi è un soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 9 del d.m.
471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi. 3.
Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il comune
procede alla loro approvazione secondo le procedure di cui all’articolo
10, commi 5 e 9 del d.m. 471/1999. 4. Le spese sostenute per la
redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo possono
essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato
all’articolo 7, comma 1, ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa
nei confronti del responsabile dell’inquinamento, ed essendo finalizzate
alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a
privilegio speciale immobiliare di cui all’articolo 17, comma 11, del
d.lgs. 22/1997, nonché a privilegio generale mobiliare.
Art. 4 -
Procedura di esproprio 1. Approvato il progetto definitivo di
bonifica, il comune diffida il responsabile dell’inquinamento ad eseguire
le operazioni di bonifica così come autorizzate. 2. Qualora il
responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o non abbia
provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede al proprietario
del fondo di dare attuazione al progetto definitivo indicando un termine
entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora non provveda, il comune
può procedere all’esproprio dell’area ai fini dell’articolo 21 della l.r.
26/2003. 3. Qualora il proprietario o il responsabile dell’inquinamento
non provvedano nel termine assegnato e non vi è un soggetto interessato ai
sensi dell’articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune, ai sensi dell’articolo
17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 ovvero dall’articolo 14 del d.m. 471/1999,
provvede d’ufficio all’esecuzione degli interventi di bonifica, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del presente
regolamento, ovvero procede ad avviare la procedura di cui all’articolo
21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003. 4. Il comune procede all’esproprio
delle aree da bonificare, nel rispetto del Testo Unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità - Testo A) come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302
(Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ) e delle
leggi regionali in materia.
Art. 5 - Procedura a evidenza
pubblica di cui all’art. 21 comma 2, della l.r. 26/2003 1. Il
comune, ad avvenuta espropriazione dell’area, procede all’indizione della
gara a evidenza pubblica di cui all’articolo 21, comma 2, della l.r.
26/2003, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici o dei servizi, al fine
dell’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di
bonifica. 2. Il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi
sopra richiamate, indica le spese ed i costi di cui l’affidatario deve
farsi carico, comprensivi dell’indennità e dei costi d’esproprio e delle
spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l’esecuzione
della caratterizzazione. 3. Nel bando di gara sono indicati altresì gli
elementi utili a garantire quanto previsto dall’articolo 21, comma 3,
della l.r. 26/2003.
Art. 6 - Oggetto e misura del finanziamento
regionale 1. Ai fini di concorrere all’attuazione di misure urgenti
per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle
condizioni di cui all’articolo 7 e per gli interventi di cui al presente
articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d’ufficio a
realizzare le operazioni previste dall’articolo 17, comma 9, del d.lgs.
22/1997. 2. Sono oggetto di finanziamento i seguenti interventi per i
quali sussistano le condizioni di cui all’articolo 17, comma 9, del d.lgs.
22/1997 ovvero all’articolo 14 del d.m. 471/1999: a) gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di
messa in sicurezza permanente alle condizioni di cui all’articolo 9, comma
4; b) gli interventi di caratterizzazione dell’area alle condizioni di
cui all’articolo 9, comma 5; c) la progettazione degli interventi,
redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti
dall’articolo 10, comma 1, del d.m. 471/1999, alle condizioni di cui
all’articolo 9, comma 6. 3. Sono altresì oggetto di finanziamento gli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza secondo le condizioni di cui
all’articolo 8, comma 9. 4. Il finanziamento è concesso nel limite
massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art.
7 - Soggetti ammessi a finanziamento 1. Possono accedere al
finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti
contaminati di cui al d.m. 471/1999, per la realizzazione degli interventi
e delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b) e c), secondo
le priorità stabilite dai requisiti e i dai criteri definiti dal piano
regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e approvato con
deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano
regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’art.
22, comma 5, del d.lgs. 22/1997, indicante le priorità di intervento sui
siti inquinati presenti sul territorio nazionale). 2. Possono accedere
al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti
contaminati di cui al d.m. 471/1999, per la realizzazione degli interventi
di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), secondo le priorità stabilite
dai requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di
bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell’articolo 22, comma 5,
del d.lgs. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17
febbraio 2004, n. 958, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura
di cui all’articolo 21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003, ovvero che si
trovino nell’impossibilità giuridica di dar seguito alla procedura di
evidenza pubblica. 3. Possono altresì accedere al finanziamento i
comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti per i quali è
necessaria l’adozione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza di
cui al d.m. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per la tutela della
salute pubblica e dell’ambiente.
Art. 8 - Programmazione
finanziaria 1. La concessione dei finanziamenti è subordinata
all’approvazione da parte della Giunta regionale della programmazione
economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di
finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario di riferimento. 2. Nella programmazione
economico-finanziaria, la Regione assume come prioritaria l’assegnazione
di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di
cui all’articolo 6, comma 2, già iniziate ed individuate nella
programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi
finanziari. 3. Per quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove
attività , la programmazione economico-finanziaria, è approvata dalla
Giunta regionale sulla base delle priorità indicate dal piano regionale
stralcio di bonifica delle aree inquinate; le relative istanze di
finanziamento, corredate dai documenti previsti dagli articoli 9 e 10,
devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della loro
istruttoria, per l’aggiornamento del piano regionale stralcio e per
l’eventuale ammissione a finanziamento nell’esercizio finanziario
successivo alla trasmissione dell’istanza. 4. Il termine per la
conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute entro la
data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dello stesso anno. 5.
Le istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del 30 giugno
sono valutate nella programmazione economico-finanziaria relativa al
secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta di
contributo. 6. Il termine per la conclusione del procedimento
istruttorio delle istanze pervenute dopo la data del 30 giugno è
determinato al 31 dicembre dell’anno successivo. 7. La deliberazione di
programmazione economico-finanziaria riportante gli interventi ammessi a
finanziamento per l’esercizio finanziario di riferimento, è approvata
dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario
successivo all’istruttoria esperita. 8. Nel caso in cui la
realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’articolo 6,
comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria
è approvata dalla Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei
fabbisogni di cassa di cui all’articolo 10. 9. La concessione dei
finanziamenti per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, di cui all’articolo 6, comma 3, è subordinata alla capacità
di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle
istanze pervenute e alla loro quantificazione.
Art. 9 - Istanza
e documentazione amministrativa 1. L’istanza per ottenere il
finanziamento degli interventi e delle attività di cui all’articolo 6,
comma 2, è indirizzata alla competente direzione generale della Giunta
regionale ed indica la motivazione della richiesta di finanziamento,
l’importo da ammettere a finanziamento comprensivo di IVA, nonché le
ragioni dell’impossibilità per il comune di far fronte alle spese
necessarie con fondi propri. 2. Qualora l’istanza non sia completa
della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione
chiede al comune l’integrazione della documentazione, indicando il termine
entro il quale l’integrazione deve avvenire, a pena di decadenza. 3. è
facoltà degli uffici regionali preposti all’istruttoria, richiedere al
comune ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in
relazione all’ammissibilità a finanziamento dell’istanza pervenuta. 4.
L’istanza di finanziamento relativa agli interventi di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera a), è corredata, a pena di inammissibilità , dalla
seguente documentazione: a) ordinanza emessa nei confronti del
responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo 8 del d.m.
471/1999; b) dichiarazione del comune che attesti l’inadempienza alla
diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell’area ad
eseguire gli interventi; c) copia conforme del verbale della
commissione di gara di cui all’articolo 21 della l.r. 26/2003,
accompagnato dalla comunicazione degli estremi di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, sulla Gazzetta Ufficiale Europea e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla dichiarazione
del comune che attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 21 citato, solo per la realizzazione
degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con
misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, o relazione
motivata riportante l’impossibilità di diritto di dar seguito alla
procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario il
recupero dei costi ed il congruo utile d’impresa; d) certificato di
destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la
costituzione dell’onere reale del sito contaminato; e) scheda
descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui
all’allegato 1 al presente regolamento. 5. L’istanza di finanziamento
per l’attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) è corredata,
oltre che dal progetto di cui all’articolo 10, comma 1, dalla seguente
documentazione: a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione
e autorizzazione degli interventi previsti; b) ordinanza emessa nei
confronti del responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo 8 del
d.m. 471/1999; c) dichiarazione del comune che attesti l’inadempienza
alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole
dell’area ad eseguire gli interventi; d) certificato di destinazione
urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione
dell’onere reale del sito contaminato; e) atto di impegno del comune di
procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri
immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare; f)
scheda descrittiva dell’intervento, redatta secondo lo schema e le
indicazioni di cui all’allegato 1 al presente regolamento. 6. L’istanza
di finanziamento per l’attività di cui all’articolo 6, comma 2, lett. c) è
corredata, oltre che dal progetto di cui all’articolo 10, comma 1, dalla
seguente documentazione: a) atto di approvazione del progetto e
autorizzazione degli interventi previsti; b) determina comunale di
incarico del progettista; c) ordinanza emessa nei confronti del
responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo 8 del d.m.
471/1999; d) dichiarazione del comune che attesti l’inadempienza alla
diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell’area ad
eseguire gli interventi; e) certificato di destinazione urbanistica o
estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell’onere reale
del sito contaminato; f) atto di impegno del comune di procedere alla
costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di
costituzione del privilegio speciale immobiliare; g) atto di impegno
redatto dal comune di procedere legalmente per ottenere il rimborso delle
spese sostenute, nei confronti del responsabile dell’illecito e del
proprietario dell’area in virtù del privilegio speciale immobiliare; h)
scheda descrittiva dell’intervento, redatta secondo lo schema e le
indicazioni di cui all’allegato 1 al presente regolamento. 7. L’istanza
per l’ammissione al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6,
comma 3, indirizzata alla competente direzione generale della Giunta
regionale, indica la motivazione della richiesta di finanziamento,
l’impossibilità per il comune di supportare le spese sostenute, nonché
l’importo delle spese effettuate d’ufficio per la messa in sicurezza
d’emergenza, ed è corredata da: a) documentazione probatoria circa
l’assunzione da parte del comune delle spese effettuate, corredata dalle
determinazioni comunali di impegno e dalle fatture; b) dichiarazione di
avvio delle procedure per la costituzione dell’onere reale e del
privilegio speciale immobiliare relative al sito contaminato; c)
inserimento del sito nell’anagrafe dei siti da bonificare di cui
all’articolo 17 del d.m. 471/1999. 8. La documentazione di cui al comma
7 non sostituisce o modifica quanto disposto dall’articolo 7 del d.m.
471/1999, alla cui ottemperanza è comunque tenuto il comune intervenuto in
danno al soggetto obbligato.
Art. 10 - Documentazione
progettuale 1. Per l’ammissione al finanziamento degli interventi e
delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, l’istanza di finanziamento
è altresì corredata dagli elaborati progettuali, da redigersi in
conformità alle disposizioni dell’articolo 10 del d.m. 471/1999 fino
all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera h) della l.r. 26/2003. 2. Il piano di caratterizzazione
presentato a corredo dell’istanza di finanziamento per la realizzazione
dell’intervento di caratterizzazione e il progetto definitivo/esecutivo,
presentato a corredo dell’istanza di finanziamento per la realizzazione
dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con
misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente è corredato dal
quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la
previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma
temporale degli interventi. 3. Nel caso in cui la realizzazione degli
interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni
di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.
4. Per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza è fatto salvo
quanto previsto all’articolo 7 del d.m. 471/1999.
Art. 11 -
Spese non ammesse a finanziamento 1. Non sono ammesse a
finanziamento: a) le spese relative alle indagini preliminari e ad
eventuali interventi effettuati, propedeutiche alla stesura del piano
della caratterizzazione di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m.
471/1999; b) le spese relative alla rimozione, all’avvio a recupero ed
allo smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato, effettuate ai fini dell’accertamento del superamento o del
pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili di cui all’articolo 3, comma 1, del d.m. 471/1999;
c) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero
paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia
e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali così come
definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto
definitivo; d) le spese non direttamente connesse alle attività di cui
all’articolo 6; e) le spese relative all’indizione e all’aggiudicazione
dell’appalto in capo al comune committente dell’intervento di bonifica;
f) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di
affidamento dei lavori/servizi; g) le spese relative a pareri legali in
merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l’appalto
e per l’esecuzione del contratto; h) le spese per le consulenze; i)
le spese per il patrocinio legale; j) il compenso accessorio al
responsabile del procedimento tecnico-amministrativo in carico al
comune; k) le spese dell’esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a
carico dell’affidatario; l) le spese per le procedure a evidenza
pubblica di cui all’articolo 21 della l.r. 26/2003.
Art. 12 -
Modalità di erogazione dei finanziamenti 1. I provvedimenti di
impegno finanziario-contabile per l’esecuzione di quanto disposto
all’articolo 6, comma 2, sono assunti dal dirigente dell’unità
organizzativa competente, a seguito dell’istruttoria
tecnico-amministrativa, esperita dagli uffici preposti e secondo la
programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale di
cui all’articolo 8. 2. L’erogazione delle somme impegnate per
l’esecuzione degli interventi, è disposta, secondo le procedure di cui
alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), in
ottemperanza al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale,
la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e
interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), sulla
base della presentazione della documentazione probatoria circa la
necessità dell’utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel
programma degli interventi presentato per l’assunzione dell’impegno di
spesa. 3. A tal fine il comune presenta un rendiconto, producendo la
documentazione probatoria, costituita: a) per i lavori, da: 1)
stato di avanzamento lavori; 2) determina comunale di assunzione di
impegno; 3) certificato di pagamento; 4) fattura. b) per le spese
diverse, da: 1) determina comunale di incarico; 2) certificato di
pagamento; 3) fattura o parcella. 4. La trasmissione della
documentazione per l’erogazione delle spese relative alla prima quota del
fabbisogno di cassa, è accompagnata dalla documentazione relativa
all’appalto lavori/servizi esperito, costituita dagli atti di gara, dal
contratto, dall’assegnazione lavori e dal certificato di inizio
lavori. 5. Nel caso in cui l’espletamento dell’appalto dei
lavori/servizi comporti una revisione del quadro economico, ovvero del
progetto esecutivo, lo stesso è trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi
fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma degli
interventi. 6. Nel caso di interventi che prevedano un finanziamento
pluriennale, i ritardi alla realizzazione ed all’avanzamento degli stessi
così come riportati nel cronoprogramma degli interventi, può comportare
una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo
esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio. 7.
Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di spesa ed il
loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro
economico oggetto di impegno possono essere liquidate al soggetto
beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte
dell’ente concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla
corretta gestione amministrativa e contabile dell’intervento
effettuato. 8. Ai fini dell’erogazione del contributo impegnato per le
attività di progettazione degli interventi il comune trasmette: a)
copia della fattura emessa dal progettista incaricato; b) determina di
assunzione di impegno di spesa. 9. I provvedimenti di impegno
finanziario-contabile per l’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, sono assunti dal dirigente dell’unità organizzativa
competente, contestualmente all’erogazione del contributo richiesto, sulla
base di quanto disposto dall’articolo 8, comma 9.
Art. 13 -
Norme speciali per la dismissione di serbatoi interrati 1. Nel caso
di dismissione di serbatoi interrati ad uso commerciale o industriale, con
esclusione di quelli connessi ad impianti di riscaldamento di locali, il
proprietario ha l’obbligo di comunicare la cessazione d’uso al comune
competente per territorio. 2. La comunicazione è inoltrata entro trenta
giorni dall’avvenuta cessazione d’uso e corredata da una relazione
riportante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’impianto
stesso, comprese le tubazioni connesse, nonché la descrizione delle
operazioni necessarie per l’accertamento dell’eventuale inquinamento delle
matrici ambientali. 3. Gli interventi di risanamento dei serbatoi di
cui al comma 1 possono essere effettuati previo accertamento
dell’inquinamento delle matrici ambientali e l’esecuzione delle eventuali
operazioni di bonifica.
Art. 14 - Revoca finanziamenti 1.
La Regione provvede alla revoca del finanziamento impegnato se: a) al
termine dell’esercizio finanziario nel quale è stato assunto l’impegno,
non risultino avviate le procedure per l’appalto dei lavori/servizi;
b) non venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro i
successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori; c) si
riscontri difformità o incongruenza delle voci di spesa rendicontate,
rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere,
nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa. 2. Nei casi
di cui alle lettere a) e b), la revoca non può essere disposta se il
ritardo dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura
disciplinata dal presente regolamento.
Il presente regolamento
regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione lombarda.
ALLEGATO 1 - SCHEDA
DESCRITTIVA DEL SITO
COMUNE DI ................... PROV .................
DENOMINAZIONE DELL'AREA ............................
BREVE PRESENTAZIONE DEL SITO |
In questa sezione va descritta: la tipologia del
sito (area industriale dismessa, discarica, ecc.) l'ubicazione
del sito (descrizione toponomastica, località, confini, mappali,
coordinate Gauss-Boaga X - Y); la destinazione urbanistica (l'uso
attuale dell'area e l'eventuale modifica d'uso
futura); l'estensione dell'area (superficie dell'area di
proprietà e superficie dell'area oggetto di indagine o di
bonifica); le attività condotte sul sito (sia le attività
pregresse che le attuali - la presenza, qualora nota, di rifiuti
o sostanze potenzialmente dannose); le attività di indagine e
livelli di progettazione dell'intervento di bonifica
(1) (indicare su quali matrici ambientali e il periodo in
cui sono state effettuate le indagini, anche eventualmente
quelle pregresse, - lo stato dell'iter amministrativo di
approvazione dei tre livelli di progettazione - piano di
caratterizzazione - progetto preliminare - progetto
definitivo); |
PRESENZA ANTROPICA |
In questa sezione va descritta: la condizione
dell'area (indicare lo stato in cui si trova l'area oggetto di
indagine o di bonifica e l'accessibilità alla stessa); la
presenza di strutture destinate alla fruizione da parte
di categorie particolarmente sensibili (bambini, anziani,
ammalati); la popolazione residente (2) (indicare la
presenza sull'area oggetto di indagine o di bonifica di
popolazione residente ed eventuali strutture ad uso
abitativo); la popolazione circostante (indicare la presenza di
persone nella zona circostante l'area oggetto di indagine o di
bonifica - eventuali strutture ad uso abitativo - presenza di
viabilità di grande scorrimento, sia stradale che
ferroviaria) |
ACQUE SUPERFICIALI |
In questa sezione va descritta: la presenza di
corsi d'acqua (indicare le acque che lambiscono, attraversano,
entrano in contatto con la zona oggetto di indagine o di bonifica
- eventuali alterazioni organolettiche - indicare
l'eventuale presenza di sedimenti contaminati, qualora
noti); la presenza storica di eventuali esondazioni (che abbiano
portato o che portino a contatto le acque superficiali con la
zona oggetto di indagine o di bonifica favorendo il dilavamento e
quindi la diffusione degli inquinanti nel corso d'acqua
superficiale); |
ACQUE SOTTERRANEE |
In questa sezione va descritta: la presenza della
falda superficiale (indicare le caratteristiche idrogeologiche
(note) dei terreni interposti fra la base di appoggio dell'area
inquinata e la superficie della falda, nonché la natura e
le caratteristiche dell'acquifero che contiene la falda stessa,
che possono favorire la percolazione o la diffusione lungo
direttrici specifiche - indicare, ove possibile, l'individuazione
della direzione del flusso della falda e le caratteristiche
litologiche del sito); la presenza della falda profonda (indicare
le caratteristiche idrogeologiche e le caratteristiche di
separazione o meno della falda profonda rispetto a quella
superficiale - indicare la presenza di punti di prelievo ad uso
idropotabile della falda) il livello di inquinamento
(3) (indicare i parametri delle analisi effettuate e i
valori massimi di concentrazione rilevata) |
TERRENI |
In questa sezione va descritta: la caratteristica
geomorfologica (dell'area oggetto di indagine o
di bonifica) Il livello di inquinamento (4)
(indicare i parametri delle analisi effettuate e i valori massimi
di concentrazione rilevata) |
ARIA |
In questa sezione va descritta: la presenza di
odori o esalazioni (indicare la presenza di odori molesti o
esalazioni che si possono riscontrare sull'area oggetto
di indagine o di bonifica, o avvicinandosi alla stessa -
indicare, qualora note, le sostanze presenti nella zona oggetto
di indagine o di bonifica, ovvero il grado di volatilità e di
persistenza aerodispersa) |
CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO |
In questa sezione va descritta: la presenza di
strutture fisse o mobili, interrate o superficiali ( indicare lo
stato di conservazione , il contatto diretto - es.
cisterne, vasche, ecc. - o indiretto - es. capannoni, tettoie,
ecc. - delle sostanze potenzialmente dannose) |
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(1) in funzione del tipo di
istanza di finanziamento; (2) per popolazione residente si
intende anche persone che lavorano stabilmente in edifici che siano
costruiti sulla zona oggetto di indagine o di bonifica, oltre a persone
che si trovano per un periodo prolungato a fruirne (es. area a parco o
destinata al tempo libero); (3) questa indicazione non viene
richiesta se l'istanza di finanziamento riguarda la redazione del piano
della caratterizzazione o la sua esecuzione; (4) questa
indicazione non viene richiesta se l'istanza di finanziamento riguarda la
redazione del piano della caratterizzazione o la sua
esecuzione; _________________
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